Tornando sulla revisione del codice deontologico: il “caso italiano”
Quando nel 2023 il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha indetto il referendum per la proposta di revisione del Codice deontologico, un gruppo di colleghi ha presentato ricorso, contestando, tra i vari punti, l’esclusione della Premessa Etica dai quesiti referendari. Il Consiglio di Stato[1] ha accolto il ricorso riconoscendo che quella cornice valoriale non costituiva un elemento decorativo del testo, ma una chiave interpretativa dell’intero Codice.
Oggi ci troviamo nuovamente a confrontarci con il processo di revisione promosso dal nuovo CNOP. Questo Consiglio ha il merito di avere coinvolto la comunità professionale raccontando in modo trasparente quello che sta facendo. È stato proprio il tentativo di orientare la comunità dentro questo processo ad avermi fatto leggere una trama più profonda, che rimanda a un racconto di quello che potrei definire il “caso italiano”:
la compresenza del piano etico e del piano disciplinare all’interno dello stesso testo normativo.
Situazione che, forse non a caso, l’Italia condivide con la Spagna.
Facciamo un passo indietro.
Gli Ordini professionali non nascono come enti pubblici ma come forme di autogoverno della professione: chi appartiene a una comunità professionale elegge i propri rappresentanti e si dà regole comuni. Si tratta di un monopolio relativo, parafrasando Illich (1977): l’Ordine organizza la professione, ma non coincide ancora con un potere pubblico che fonda il titolo stesso a esercitare. Il cambiamento in una direzione più pubblica avviene durante il Fascismo. All’epoca l’iscrizione all’Albo era condizione necessaria per esercitare la professione e il requisito della “specchiata condotta morale e politica”[2] mostra chiaramente che il controllo non riguarda soltanto la competenza tecnica, ma il rapporto tra professionista e Stato.
È qui che il monopolio cambia natura[3]: non è più soltanto l’organizzazione di una professione, ma un monopolio assoluto sul titolo legittimo a esercitare.
Quando, nel dopoguerra, gli Ordini vengono ricostituiti (ibidem), non tornano alla configurazione liberale originaria. Sopravvive proprio quella natura pubblica.
Se l’Ordine esercita una funzione pubblica delegata dallo Stato, il giudizio disciplinare non riguarda più soltanto la vita interna della comunità professionale, come sarebbe per un’associazione: diventa una funzione pubblicistica[4].
La psicologia, riconosciuta come professione soltanto nel 1989, nasce direttamente dentro l’unica forma di regolamentazione della professione disponibile in Italia.
Così, quando nasce la “professione dello psicologo” nel 1989, coerentemente a quanto ho descritto, tramite l’articolo 26 della legge istitutiva, lo Stato delega all’Ordine la funzione disciplinare. Inoltre, con l’articolo 28, stabilisce l’autogoverno professionale rispetto ai propri principi etici e ai propri codici di condotta (la stesura di un codice Deontologico che verrà approvato tramite referendum), creando un’ambiguità dentro la quale rimaniamo ancora oggi.
Questo fatto è già di per sé molto interessante se si guarda la situazione negli altri Paesi dove, nella maggior parte dei casi, il piano etico dei princìpi e gli standard di regolazione della professione, come vedremo più avanti, rimangono ben distinti.
I primi estensori del Codice deontologico, avendo comunque a disposizione quello spazio di autogoverno sui princìpi, scelgono un registro etico-epistemologico invece che tecnico-normativo, perché probabilmente è il registro che ha più senso per un testo che si vive come patto comunitario e che serviva a dare identità chiara e senso a una professione nascente (Calvi, 2020), tracciando i confini tra lo psicologo e un ciarlatano qualunque. Non ignoravano che lo psicologo dovesse dialogare con le norme giuridiche, né che dovesse essere sufficientemente formato per svolgere la propria professione, tanto meno sottovalutavano la funzione sanzionatoria, ma scelsero comunque un’impostazione culturale e filosofica (Parmentola, 2000).
Qualsiasi fosse il motivo, i primi estensori scelsero una postura che potesse avere alla base una solida epistemologia della complessità, e che potesse fare da cornice anche a una psicologia che pensa se stessa.
Il Codice con il quale ci interfacciamo ancora oggi è, quindi, il testo di una comunità che vuole orientare, su base epistemologica complessa, il proprio agire ‘responsabile’.
Il termine ‘responsabile’ va inteso innanzitutto come ‘render conto delle proprie azioni’, poter fare delle scelte in scienza e coscienza, garantendo cioè l’autonomia del professionista rispetto al proprio agire. La sanzione disciplinare era già, sul piano giuridico, un potere pubblicistico fin dalla nascita della professione, ma nel modo in cui la comunità la viveva, probabilmente restava sullo sfondo. Il difetto è che un Codice Deontologico particolarmente epistemologico rimane su un livello di astrattezza tale da rendere ‘potenzialmente’ arbitraria qualsiasi decisione di carattere disciplinare.
La qualificazione dei codici deontologici come norme integrative del precetto legislativo si consolida progressivamente sul piano giurisprudenziale, soprattutto attraverso il contenzioso forense. Il passaggio più significativo nella storia recente della professione di psicologo non riguarda soltanto l’interpretazione del Codice, ma l’organizzazione stessa del potere disciplinare. Con il DM 172/2024 il legislatore interviene sulla procedura, separando la funzione istruttoria da quella giudicante mediante l’istituzione dell’Ufficio Istruttorio Disciplinare, rendendo ancora più stringente la necessità di declinare il Codice dentro della garanzie di imparzialità, terzietà e diritto di difesa.
Nel caso della psicologia, tuttavia, per quanto si sia cercato di sviluppare una riflessione giurisprudenziale autonoma, capace di considerare la specificità del nostro testo, la sua lettura è rimasta largamente debitrice della grammatica elaborata nel laboratorio forense.
Il lessico con cui oggi viene descritto il Codice degli psicologi è quasi interamente debitore della logica giuridico-sanzionatoria dell’avvocatura, un calco formale che ha finito per sovrapporsi a un testo che però dovrebbe servire anche a guidare l’agire etico e relazionale nella complessità e in autonomia.
La conseguenza più interessante riguarda il rapporto con il principio di legalità.
Così, le clausole deontologiche finiscono per sostenere un onere interpretativo eccedente rispetto alla loro funzione originaria, e l’etica finisce per scivolare progressivamente dentro il perimetro disciplinare.
È proprio l’ingresso nel circuito delle fonti a rendere rilevante il principio di legalità. Se il Codice contribuisce a delimitare ciò che può essere sanzionato, le sue clausole vengono sottoposte all’esigenza di determinatezza propria del diritto sanzionatorio: la norma deve poter orientare il comportamento, risultare sufficientemente chiara e limitare l’arbitrarietà interpretativa.
Da qui avviene che un testo pensato anche per custodire princìpi, orientare il giudizio, accompagnare la pratica e vigilare sulla credibilità e correttezza della professione venga sottoposto all’esigenza di determinatezza propria delle norme chiamate a delimitare il potere sanzionatorio.
1. I codici internazionali
Nel 2025 si è insediato il nuovo CNOP e, nel documento programmatico, la revisione del Codice Deontologico torna a essere un punto fondamentale. Le categorie che vengono presentate come orizzonte della revisione – scientificità, cura responsabile, riconoscimento delle differenze, lealtà – sembrano muoversi nella stessa costellazione concettuale che aveva già caratterizzato la proposta del 2023. Profondamente differente è invece il tentativo di rendere il percorso di revisione altamente partecipativo e orientato alla costruzione di proposte condivisibili e condivise.
Questa commissione deontologica si muove dentro tre differenti tipologie di innovazione:
- la partecipazione della comunità;
- la comparazione con gli altri codici internazionali;
- l’ancoraggio su dati oggettivi tramite l’analisi statistica dei procedimenti disciplinari.
Per il momento mi soffermerò sulla comparazione tra i codici internazionali che sono stati presi in considerazione dalla commissione per definire delle premesse etiche comuni: EFPA (metacodice di carattere internazionale), APA (American Psychological Association)[5], APS (Australian Psychological Society)[6], CPA (Canadian Psychological Association)[7], BPS (British Psychological Society)[8].
Ciò che accomuna strutturalmente tutti questi testi è l’assenza di un ancoraggio disciplinare diretto e automatico: il loro utilizzo in sede sanzionatoria è discrezionale e spetta eventualmente a enti regolatori distinti dagli organi che li hanno redatti.
Ciò che sembra essere rilevante in questa sede è che il confronto da parte dei componenti della commissione deontologica del CNOP è ricaduto prevalentemente su codici elaborati da associazioni professionali, non da organismi regolatori titolari del potere pubblico e disciplinare.
Si tratta di testi nati per orientare l’identità etica della professione e offrire criteri (e a volte anche standard di giudizio) ai propri membri.
La loro violazione non comporta automaticamente l’avvio di un procedimento disciplinare pubblico, ma si limita a produrre conseguenze sul piano associativo interno, come il richiamo o la perdita della qualifica di socio.
I Regolatori possono richiamarsi a quei principi, adottarli, rielaborarli o redigere propri standard di condotta. È solo quando un testo viene recepito dall’autorità competente che esso acquista efficacia vincolante nell’esercizio della funzione regolatrice e/o disciplinare.
Il caso del Canada è particolarmente interessante perché, fra quelli considerati, è quello che mantiene la postura più dichiaratamente filosofica. Il Canadian Code of Ethics può interrogare dilemmi etici, conflitti di valori e tensioni professionali proprio perché non coincide con il testo attraverso cui viene esercitata la funzione disciplinare. Questa appartiene ai College provinciali. La discussione sui principi etici può quindi rimanere indipendente dal registro disciplinare.
L’Australia racconta una storia diversa. Per anni il Regolatore ha fatto riferimento al codice elaborato dalla Australian Psychological Society. Successivamente ha scelto di adottare un proprio Code of Conduct, riconoscendo di fatto che il testo destinato alla regolazione della professione risponde a esigenze diverse da quelle di un codice etico elaborato da un’associazione professionale.
Se vogliamo spingere questo confronto fino alle sue conseguenze teoriche e politiche più estreme, potremmo trovare proprio qui la conferma che etica e diritto costituiscono due registri testuali, epistemologici e pragmatici fondamentalmente differenti. Essi possono e devono certamente dialogare, ma
la pretesa di sovrapporli fino a farli coincidere produce inevitabilmente un attrito.
È proprio questo attrito che definisce, nella sua essenza, il “caso italiano”.
I contesti anglosassoni e internazionali mantengono distinti i luoghi dell’elaborazione etica (le associazioni scientifiche private come APA, CPA, BPS) dai luoghi della regolamentazione sanzionatoria (i Boards o gli organi statutari pubblici).
Il modello italiano pretende di fondere nello stesso dispositivo – il Codice Deontologico – sia l’orizzonte etico, sia la precisione sanzionatoria della delega pubblicistica dello Stato.
In Italia, abbiamo visto, l’Ordine degli psicologi si configura contemporaneamente come organismo di categoria che si autogoverna e come ente regolatore della professione, titolare di una funzione pubblica delegata.
Paradossalmente, per definire meglio il perimetro della funzione disciplinare avremmo quanto meno dovuto includere i codici presenti redatti direttamente dagli enti regolatori (come gli State Boards statunitensi, l’HCPC britannico o lo Psychology Board australiano).
L’aver dialogato solo con i codici non disciplinari rischia di prendere in prestito un linguaggio “nobile” per legittimare un testo che deve avere una funzione disciplinare e normativa.
Vi è infine un ulteriore elemento di divergenza che rende l’operazione comparativa condotta dalla Commissione concettualmente fragile: la radicale diversità della matrice giurisprudenziale entro cui si inscrivono i codici assunti a modello.
I testi presi a confronto (Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia) appartengono tutti alla tradizione di Common Law. In questi ordinamenti la norma non si struttura attorno alla rigidità del codice positivo, ma si sviluppa attraverso il precedente casistico, la consuetudine e l’interpretazione pragmatica del contesto. Al contrario, il “caso italiano” si colloca pienamente nella tradizione di Civil Law, dove la spinta verso la legalizzazione e la qualificazione del Codice come fonte di diritto impone al testo deontologico la stessa logica prescrittiva, vincolante e formale della legge dello Stato.
Così ho voluto allargare lo sguardo e vedere cosa accade in Nazioni che condividono la stessa matrice giurisprudenziale dell’Italia.
Il caso dell’ordinamento tedesco è interessante in quanto la professione di psicologo non possiede alcuna regolamentazione ordinistica di Diritto Pubblico: la laurea attesta la qualifica accademica, mentre l’iscrizione all’Ordine (Kammer) e la relativa potestà sanzionatoria riguardano esclusivamente l’esercizio della psicoterapia.
Ma anche nell’ordinamento tedesco le funzioni restano chiaramente distinte tra la Camera professionale (Psychotherapeutenkammer) – ente di diritto pubblico – e le associazioni scientifiche di categoria.
Il Berufsordnung (regolamento deontologico) dichiara esplicitamente di fondare le proprie scelte di valore etiche sui principi e sui diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione (Grundgesetz), un testo sovraordinato scritto da un altro soggetto, interpretato in ultima istanza da un altro organo ancora, il Bundesverfassungsgericht[9].
In questa indipendenza risiede la garanzia di un giudizio.
La Germania tiene così l’etica dentro il rango giuridico, ma la subordina a un testo sovradeterminato, invece di lasciarla coincidere con il codice stesso che la applica. L’Ordine professionale tedesco prova a risolvere l’attrito tra etica e giurisprudenza attenendosi all’orientamento di valore già recepito e garantito dall’ordinamento costituzionale dello Stato.
La situazione francese rappresenta un termine di paragone di straordinario interesse. Pur appartenendo alla medesima tradizione di civil law, la Francia – culla storica di quel modello amministrativo napoleonico da cui l’Italia eredita il proprio impianto – sceglie una direzione radicalmente diversa dalla nostra, dimostrando che la matrice giurisprudenziale continentale non obbliga affatto all’esito ordinistico italiano.
In Francia non esiste un Ordine degli Psicologi, nonostante il titolo sia legalmente protetto e gli psicologi siano tenuti a registrarsi presso le Agenzie Regionali di Sanità (ARS).
Esiste un Code de Déontologie des Psychologues, redatto e aggiornato da un collettivo indipendente di organizzazioni scientifiche e sindacali, il quale tuttavia non ha valore giuridico vincolante ed è del tutto non opposable (inopponibile) in sede di contenzioso: non costituisce cioè una norma sanzionatoria di Stato.
La scelta di non dotare il codice di valore vincolante risponde a una precisa linea di principio: la posizione valoriale ed etica della professione deve rimanere indipendente rispetto alla funzione disciplinare statale. È proprio questa la ragione per cui la creazione di un Ordine professionale è stata storicamente osteggiata da gran parte della comunità francese, che esprime la volontà di preservare una struttura di riflessione etica autonoma ed esperta, che rifiuta di lasciarsi assimilare entro un dispositivo ordinistico e sanzionatorio.
Questo excursus ci fa riflettere sul fatto che ciò che in Italia è dato come una necessità, in realtà è una scelta politica che si inscrive all’interno di un contesto culturale ben preciso[10].
1.1 Il paradosso deontologico
Probabilmente ciò spiega perché, sempre più spesso, le argomentazioni sulla deontologia sembrano far scivolare l’etica nella norma e nel disciplinare, ad esempio quando vengono utilizzati termini come “anima” (Zara, 2026a), “motore vitale”, “ispirazionale” per parlare di uno strumento che ha e deve avere funzioni disciplinari ben precise.
La questione non è da poco:
- da un lato abbiamo l’etica che per definizione è ‘questione aperta’ che orienta, sostiene nel giudizio ‘caso per caso’ e vive di pluralità; un’etica relazionale che si fonda sull’ascolto situato dell’unicità di quel rapporto, si ispira a principi come dignità, autonomia, autodeterminazione che sfuggono a qualsiasi ‘definizione’;
- dall’altro troviamo invece la logica del diritto che pretende la tipicità dell’illecito, la prevedibilità della sanzione, la certezza della norma e che rischia di rendere la nostra deontologia eccessivamente spostata sulla dimensione del dovere, della conformità, e soprattutto richiede determinatezza a garanzia della sua applicazione.
La questione centrale è che nel nostro ordinamento giuridico, ad oggi, questi due piani non possono essere separati (Gulino, 2026).
Ciò pone un problema non banale a tutti quelli che si sono occupati e si vogliono occupare della revisione del nostro codice deontologico, in quanto siamo tutti consapevoli che la psicologia non può essere ridotta a un manuale di condotta, né standardizzata entro un sistema di applicazioni tecniche.
Si crea così un paradosso deontologico:
- se le clausole rimangono aperte e indeterminate lasciano spazio all’arbitrio – consentendo all’organo di controllo di sanzionare qualsiasi condotta sgradita o non conformista riconducendola a una generica violazione del “decoro” o della “responsabilità”;
- se vengono perimetrate dentro tipizzazione e proceduralizzazione, si produce mera adesione e conformità.
Probabilmente ciò spiega come mai gli articoli più sanzionati del Codice attuale siano il 2 (decoro e dignità) e il 3 (responsabilità professionale) (Zara, 2026). Proprio quei principi che non possono essere formalizzati dentro un codice di condotta morale, e che contemporaneamente lasciano spazio all’arbitrio disciplinare nella loro applicazione.
Come tenere insieme le due posizioni? come si può tenere insieme l’indeterminatezza dell’etica con la necessità disciplinare?
è davvero possibile tenere insieme l’indeterminatezza etica e la necessità disciplinare senza creare uno snaturamento della dimensione etica?
Ritorna la questione francese, ovvero quello della separazione tra il piano dell’elaborazione etica e quello della disciplina. La separazione dei due registri permetterebbe di mantenere aperta la possibilità che una condotta clinica venga interrogata nel suo significato relazionale, anche quando ‘eticamente discutibile’, senza essere immediatamente esaurita dalla sua qualificazione disciplinare.
La non-opponibilità del codice mantiene infatti distinto il piano dell’elaborazione etica da quello della regolazione sanzionatoria: ciò che deve essere interrogato e discusso sul piano etico non coincide necessariamente con ciò che può essere qualificato come illecito disciplinare; posso anche essere un professionista eticamente orientato e comunque essere stato sanzionato. Al contrario, in Italia la corrispondenza tra etica e disciplinare è quasi totale, rischiando di produrre una metamorfosi dello statuto relazionale dell’agire clinico.
Dal mio punto di vista, viene sempre riproposto il discutibile tentativo di ancorare la dimensione etica nello scientifico – un professionista etico è quello scientificamente orientato – e di trovare, contemporaneamente, nella scienza la certezza della norma.
Questa soluzione era già stata perseguita nel 2023: la revisione di allora vedeva nella scientificità dell’agire professionale il ponte necessario per tradurre i principi etici generali in standard normativi esigibili e valutabili, suscettibili di applicazione disciplinare, cercando di non snaturare la complessità della disciplina psicologica (Campo, 2023).
Il rischio di un’operazione di questo tipo, tuttavia, è che finisca per essere rubricato come “illecito” o “non deontologico” tutto quel campo di sapere in cui l’agire non si lascia ricondurre immediatamente a una tecnica codificata o a un orientamento scientificamente legittimato da un’autorità.
Eppure, parafrasando Migone (2026), siamo tutti un po’ mesmerici: convinti che a curare sia lo strumento – la tecnica, la tecnoscienza – quando è quasi sempre la relazione a fare il lavoro.
La scienza e la tecnoscienza permettono così di fondare la deontologia sul principio di legalità, sottraendola all’arbitrio del pregiudizio, del confessionale e delle ideologie: la correttezza metodologica e l’evidenza scientifica diventano ciò che consente di valutare la condotta del professionista secondo criteri oggettivi e verificabili, facendo coincidere preventivamente la prestazione appropriata con il Bene giuridico (Leardini, 2026).
La prescrizione originaria dell’Articolo 4 – che richiede di sottrarsi a ideologie, confessioni e pregiudizi – nasceva dall’esigenza di incardinare la professione entro il quadro “delle scienze – e in generale alla sfera del sapere” (Parmentola, 2000, p. 144). Oggi, tuttavia, quel richiamo rischia di essere frainteso e appiattito sull’idea di una presunta ‘oggettività scientifica’ capace di rendere quasi superflua l’interrogazione epistemologica ‘su come si costruisce il sapere’.
La portata epistemologica dell’Articolo 4 originario risiede proprio nel considerare il metodo scientifico non come un dogma che garantisce l’assenza di pregiudizi, ma come un’attitudine di vigilanza critica costante sul proprio operare (Parmentola, Leardini, 2020).
La scienza, in questa prospettiva, non è il luogo neutrale da cui l’ideologia è stata faticosamente espulsa; è piuttosto lo strumento riflessivo con cui il professionista interroga continuamente il proprio agire, per discriminare quanto esso sia influenzato dagli impliciti culturali, politici e personali del proprio tempo. Detto in altri termini:
la scienza stessa è oggetto di vigilanza epistemologica, non è il fondamento che rende superflua quella vigilanza.
Così, il vestito sanzionatorio mal si adatta alla sostanza etica: la domanda “cosa dovrei fare in un determinato momento della relazione?” sembra essere progressivamente sostituita – per necessità di trasparenza – da un’altra: “cosa farei se il mio agire fosse immediatamente trasparente alla comunità professionale?”. Si tratta, in sostanza, di una sorta di Super-Io – un rendere conto alla comunità professionale più che a coloro che si rivolgono a noi – che rischia di introdurre un criterio di conformità all’interno di una pratica che ha sagomato il proprio agire in scienza e coscienza (Mattei, 2026).
Nella pretesa di applicare i rigorosi criteri della legalità formale a un testo che non è nato per rispondere ai principi della legalità e del giusto processo, rischiamo di trasformare un indirizzo di responsabilità clinico/relazionale in un codice di conformità.
Quindi, tornando alla questione della Premessa etica del 2023: siamo sicuri che la questione sia far votare la premessa etica? o il problema è che quando i principi etici stanno nello stesso testo in cui vengono definite le norme disciplinari si crea un’ambiguità di fondo difficile da interrogare?
2. La consensus conference
Se la revisione della consiliatura precedente è stata criticata per il limitato confronto con la comunità professionale, il percorso promosso dall’attuale CNOP viene presentato come un processo ispirato alla consensus conference. Così la nuova proposta di revisione si inscriverà in una cornice che rimanda esplicitamente a tale modello, articolato in webinar, confronto con esperti, consultazione online e referendum finale, con il fine dichiarato di ottenere la massima partecipazione possibile da parte della comunità professionale.
Rispetto alla consensus conference classica, nel “caso italiano” vi sono delle differenze che non attengono a una questione meramente organizzativa, ma metodologica.
Nella metodologia classica, infatti, le funzioni e i ruoli rimangono separati, a garanzia della terzietà dell’esito[11]:
chi definisce il quesito, chi raccoglie le evidenze, chi seleziona i partecipanti, chi modera il confronto e chi formula il giudizio finale sono soggetti distinti.
Nel percorso del CNOP, invece, le stesse funzioni tendono a concentrarsi nella medesima Commissione deontologica, che costruisce il quadro iniziale, organizza il confronto, modera il processo e, infine, redige il testo da sottoporre prima al Consiglio Nazionale, e poi al referendum.
Senza la presenza di organi terzi posti a garanzia delle singole fasi, la forma della consensus conference rischia di risolversi in un dispositivo volto a legittimare le scelte teoriche e normative già maturate all’origine, e a dare una patente di ‘scientificità’ e di oggettività a scelte che, in realtà, sono pienamente politiche.
È proprio qui che, a mio avviso, la dimensione politica tende a ritirarsi: non perché le scelte cessino di essere politiche, ma perché la loro natura politica viene ricondotta alla correttezza del metodo, al consenso prodotto e alla presunta oggettività del processo. In questo modo sembra che la discussione non intenda più interrogare il sentire comune di una comunità che si chiede quale professionista voglia essere, e invece voglia accompagnare quella stessa comunità dentro un universo di premesse già costruito.
La domanda «che professionista vogliamo che venga rappresentato nel nostro Codice deontologico?» non viene posta alla comunità professionale nella sua forma originaria. La Commissione mette sul tavolo dati disciplinari, principi etici e confronti internazionali, ma
è la stessa Commissione a costruire progressivamente l’orizzonte entro cui quella domanda può essere pensata e, successivamente, condivisa.
Le premesse del percorso – l’analisi dei dati disciplinari, la comparazione dei codici internazionali, l’individuazione dei temi e la costruzione di una prima architettura delle modifiche – vengono, infatti, elaborate dalla Commissione prima dell’apertura della consultazione pubblica. I webinar, così, non si limitano ad aprire uno spazio di discussione, ma aiutano a orientarsi nel processo, a comprenderne le premesse, la necessità di alcuni passaggi e il significato delle proposte già costruite.
Il ricorso alla consensus conference, così come viene raccontato dalla Commissione deontologica, può allora essere letto non soltanto come uno strumento di partecipazione, ma come un dispositivo di accompagnamento attraverso cui costruire la condivisibilità della proposta prima ancora del consenso finale. La trasparenza del metodo, il lavoro di accompagnamento svolto attraverso i webinar e la definizione progressiva dell’orizzonte entro cui la comunità sarà chiamata a esprimersi sembrano orientati proprio a questo: rendere condivisibile il quadro teorico entro cui maturerà il consenso.
La comunità professionale, di per sé, non legge il codice in chiave scientifica: è il processo stesso a essere costruito in modo da produrre questa lettura come esito naturale e condiviso.
In questo senso, la condivisibilità non coincide con il consenso, ma ne costituisce la condizione preliminare: rende possibile l’adesione finale a un universo di domande e di risposte definito. Solo successivamente intervengono il confronto con gli esperti e la partecipazione della comunità professionale, chiamata a discutere e integrare proposte già strutturate.
È in questo aspetto che mi sembra di riconoscere una logica di governamentalità, nel senso foucaultiano (1978) del termine:
non l’imposizione diretta di una norma, ma l’orientamento delle condizioni entro cui quella norma può essere progressivamente assunta come propria.
La questione, allora, non riguarda semplicemente l’esistenza della partecipazione, ma la funzione che essa assume.
Quando il quadro teorico, i materiali ritenuti rilevanti e le ipotesi di revisione sono stati già costruiti, qual è lo spazio reale per una fondazione partecipata delle proposte? Quanto spazio di proposta comunitaria rimane quando le premesse stesse attraverso cui il problema viene definito sono già state costruite?
Inoltre, nel descrivere il processo di revisione, il CNOP parla esplicitamente di coinvolgimento degli stakeholder. Tuttavia, nelle consensus conference sviluppate in ambito sanitario e nella Health Technology Assessment, gli stakeholder non coincidono solo con gli esperti ma comprendono anche pazienti, cittadini e associazioni, proprio perché la controversia riguarda decisioni che ricadono su soggetti diversi da chi produce la prestazione. La forza del metodo non consiste nell’accumulare più esperti della stessa disciplina, ma nel distribuire il potere di definire e interpretare il problema, mettendo in dialogo prospettive differenti attorno a una questione complessa.
La partecipazione dei rappresentanti dei cittadini è prevista nella fase pubblica e deliberativa del processo, poiché l’evidenza scientifica necessita di un dialogo costante non solo con i professionisti, ma anche con chi riceve la prestazione.
La domanda da porsi è quindi: nel processo concreto promosso dal CNOP, i pazienti sono effettivamente coinvolti come stakeholder?
Nel caso della revisione del Codice Deontologico, la procedura appare esclusivamente interna alla professione: nella fase di discussione non sono previsti pazienti né rappresentanti degli utenti. Alla piattaforma online possono accedere unicamente gli psicologi iscritti; non c’è una giuria di cittadini, non c’è una fase pubblica di ascolto e interrogazione, né un documento di raccomandazioni prodotto con il contributo dei pazienti.
Chiaramente, l’assenza dei pazienti non è, di per sé, un problema: l’Ordine è un organo di autogoverno chiamato a disciplinare i propri membri, stabilendo cosa è lecito e cosa no, esercitando una funzione di potere in base alla legittimità data dalla legge. Il problema è di natura squisitamente epistemologica: l’utilizzo della consensus conference nasce per limitare e distribuire il potere professionale quando si tratta di scelte che ricadono sulla comunità.
Se il confronto rimane tutto interno alla professione, viene meno una delle condizioni fondamentali attraverso cui il metodo prova a sottrarsi all’autoreferenzialità. Se dobbiamo discutere se sia etico accettare un ‘no’ a un trattamento, oppure continuare a ribadirne e spiegarne l’utilità per orientare a fare la scelta giusta (che riteniamo clinicamente fondata) sarebbe quantomeno necessario aprire il confronto con chi quella scelta rischia di subirla in prima persona: il paziente.
Una consensus conference nasce quando una comunità scientifica riconosce che il proprio sapere, da solo, non basta. La pluralità degli stakeholder non aggiunge semplicemente più opinioni:
introduce la possibilità che la matrice epistemologica della professione venga interrogata dall’esterno.
Questo decentramento del potere interpretativo – tramite la differenziazione dei ruoli e il coinvolgimento di pazienti e cittadini – costituisce una delle garanzie del metodo.
Nel “caso italiano” invece si rischia di impiegare la consensus conference per confermare e rafforzare (senza volerlo) il potere della comunità professionale di definire autonomamente non solo le regole della propria condotta, ma anche le condizioni etiche attraverso cui tale condotta viene riconosciuta come legittima. Il centro della questione non è soltanto chi partecipa, ma quale tipo di potere viene reso praticabile e deontologicamente fondato attraverso il Codice.
Il Codice sembra essere sempre di più uno strumento che rende praticabile il sapere e il potere professionale fondandolo come questione deontologica: ciò che, al di fuori di questa cornice, rimarrebbe una questione ancora in sospeso, aperta all’interrogazione, trova invece nella deontologia una forma istituzionale che ne definisce a monte le condizioni di legittimità. La deontologia, se non interroghiamo questo aspetto, rischia così di costruire le condizioni entro cui quell’esercizio di sapere e di potere può essere considerato legittimo e praticato in scienza e coscienza.
Vi è ancora un importante aspetto da attenzionare: la partecipazione della comunità professionale avverrà online all’interno di una piattaforma a cui potranno accedere solo psicologi non sospesi.
Il design delle piattaforme - la struttura tecnica di un software o di una banca dati - non è mai neutrale: la forma dell’architettura digitale è già un fatto politico. Decidere chi può accedere, chi può parlare, chi viene escluso, come partecipare non è un dettaglio tecnico: è una scelta che definisce i confini della comunità ammessa a deliberare.
Eliminare dal dibattito i colleghi sospesi è di fatto una scelta politica: la sospensione riguarda la possibilità di esercitare; ma i sospesi mantengono il titolo professionale di psicologo: restano iscritti all’Albo, anche se temporaneamente impossibilitati a lavorare.
Escluderli dalla partecipazione significa, quindi, escludere dalla riflessione sul codice proprio coloro che hanno ricevuto sulla propria pelle l’applicazione di una norma deontologica: chi ha sperimentato direttamente le conseguenze del disciplinare potrebbe offrire una prospettiva cruciale su come il codice funziona nella pratica, su dove produce ingiustizie, su come viene vissuto da chi lo subisce, su come è stata “usata” la sanzione e se ha funzionato come “correttore”, rendendo la regola professionale più deontologicamente orientata.
Eliminare i sospesi non è quindi solo una questione di “tecnica”: è una scelta che definisce chi ha diritto di parola e chi no, e che tipo di comunità si vuole costruire attorno al codice. È plausibile che la scelta sia legata al fatto che il collega sospeso è il collega non deontologico, e in quanto non deontologico non può partecipare a una discussione pubblica in cui si discutono principi di deontologia. Ma l’effetto è che il collega sospeso viene collocato fuori dal perimetro della riflessione proprio nel momento in cui il suo punto di vista potrebbe interrogare il funzionamento concreto del dispositivo disciplinare.
Anche la scelta di una piattaforma online per una discussione aperta alla comunità è degna di nota. Se da un lato è vero che tali piattaforme permettono di aumentare la partecipazione degli iscritti agli eventi, si tratta però di riflettere bene su che tipo di partecipazione si tratta, perché anche qui l’online può essere visto come scelta politica. In un’assemblea, un convegno, una tavola rotonda in presenza, prendere la parola comporta esporsi in uno spazio condiviso ove le posizioni sono pubbliche, visibili: legate alla voce, al corpo, al contesto dell’incontro. L’atto di allontanare fisicamente qualcuno dalla discussione resta visibile e riconoscibile come gesto politico.
In presenza, il controllo su ciò che può essere detto o che è stato detto non è affatto semplice.
Al contrario, online la sorveglianza è certamente possibile, e la posizione di ogni partecipante diviene proceduralmente cancellabile: la rimozione di un commento può avvenire senza che la comunità assista all’atto, l’intervento viene semplicemente rimosso.
La “rimozione” di un commento in presenza richiede invece un servizio d’ordine che allontani fisicamente l’individuo dalla pubblica discussione, rendendo palese la violenza del gesto.
Questa differenza non è secondaria quando si parla di consensus conference. Se la consultazione della comunità avviene principalmente attraverso una piattaforma gestita dall’Ordine, con regole di moderazione e visibilità definite dall’alto,
il rischio concreto è che la ‘partecipazione’ si riduca a una procedura di raccolta di pareri, più che a un confronto veramente aperto e libero.
Anche il tipo di moderazione prevista all’interno della piattaforma online crea effetti specifici nella partecipazione. Non tanto sul piano della comunicazione, come avviene in una partecipazione aperta (contegno dei toni, niente attacchi personali), cosa che in sé è abbastanza ragionevole.
Mi riferisco piuttosto al proposito di applicare le regole deontologiche mentre si discute di deontologia: un cortocircuito interessante perché, quando la dimensione sanzionatoria occupa lo spazio dell’etica,
si rischia di creare aderenza formale a un dispositivo scambiandola per condivisibilità e consenso.
Nella piattaforma predisposta dal Consiglio, il criterio di moderazione coincide con il Codice che si sta discutendo: le regole di comportamento all’interno della piattaforma devono essere conformi ai principi del Codice Deontologico vigente[12], “gli autori si assumono piena responsabilità per quanto pubblicato, anche sul piano deontologico, civile e penale”[13], “i contenuti non conformi saranno rimossi senza preavviso”[14] e non sono ammessi commenti non pertinenti[15] (Summo, 2026).
E così la consensus conference rischia di essere più formale che sostanziale: una raccolta di contributi gestibili, e non un vero spazio di discussione in cui le posizioni - anche critiche - sono pienamente visibili e non rimovibili. È proprio qui che la separazione tra piano etico e piano disciplinare mostrerebbe il suo valore politico ed epistemologico più profondo: permettere di discutere in maniera radicale i principi della professione senza la paura che il dissenso venga rubricato come infrazione, e semplicemente rimosso dalla piattaforma.
L’intuizione del modello francese che prevede la separazione della dimensione etica dalla dimensione regolatoria permette al professionista di discutere in maniera radicale i principi della professione, senza la paura di incorrere in un procedimento disciplinare. Contemporaneamente lascia libero lo spazio per il dissenso pubblico e politico verso la norma, che è un diritto tutelato dal nostro ordinamento (Art. 21 della Costituzione).
Ma è tutto questo che nel modello unificato “all’italiana” viene sembra venire meno: la massima partecipazione si riduce a massima partecipazione di chi “sta alle regole”, con gli altri l’appuntamento è rimandato, come sempre, al referendum.
3. I “conti etici”
In questo paragrafo proverò a interrogare la scelta forse più identitaria che ha deciso di operare l’attuale commissione deontologica (Gulino, 2026a; Grimoldi, 2026a): fondare la riflessione sulla revisione a partire da ciò che “rivelano i dati disciplinari” (Zara, 2026a; 2026b), come se questi avessero un valore più che euristico – i dati come strumento che aiuta a esplorare un fenomeno – e addirittura un valore diagnostico, come se rivelassero qualcosa di stabile e definitivo sul professionista sanzionato.
C’è da segnalare, a mio avviso, un problema che riguarda la fonte della ricerca su cui si fonda la revisione – ovvero l’evidenza necessaria per una consensus conference.
In questo caso, come abbiamo visto, è il CNOP che commissiona a se stesso l’indagine che poi userà per orientare la propria proposta. Un impianto evidence-based avrebbe bisogno di più fonti indipendenti tra loro. La comparazione con i codici internazionali non è certo uno studio empirico, e i dati disciplinari sono raccolti e interpretati dallo stesso organo che dovrà poi tradurli in una nuova norma.
Chi produce l’evidenza, chi la interpreta e chi ne trarrà la regola sanzionabile coincide nello stesso soggetto - difficilmente una consensus conference potrebbe essere più orientata di così.
Inoltre, anche sul piano metodologico l’utilizzo della consensus conference rischia di essere un po’ forzato.
Nel metodo classico della consensus conference, l’evidenza riguarda una controversia delimitata, un oggetto clinico circoscritto – quale trattamento adottare per un determinato disturbo – e i dati vengono valorizzati per il loro valore euristico, come base da cui partire per condividere un giudizio.
Qui la questione controversa è di tutt’altra natura: la domanda “che tipo di professionisti vogliamo essere?” non è delimitabile, è un interrogativo ampio e complesso su cui insistono diversi elementi e diverse variabili, come abbiamo visto; è, potremmo dire, una domanda che precede il Codice stesso.
Il fatto stesso di chiamare “conti etici” – più che deontologici – le segnalazioni e i procedimenti disciplinari sarebbe in linea con l’ipotesi di uno scivolamento dell’etica sulla norma, discusso nei paragrafi precedenti.
Quella sull’identità della nostra professione rischia di essere una domanda a cui si cerca di rispondere guardando soprattutto e prevalentemente all’operatività, che è importante ma è solo un aspetto dell’intera questione.
Se vogliamo ancorare la responsabilità sociale dello psicologo dentro qualcosa di chiaro e definito, lo possiamo fare (solo) garantendo il rispetto di alcuni precetti che devono essere formulati in maniera chiara. La responsabilità sociale, come abbiamo visto, coincide con il diritto del paziente a ricevere la migliore prestazione scientificamente valida per la sua situazione. Per cui, come sottolinea Zara (20026a; 2026b), l’ancoraggio sul dato disciplinare – ovvero l’analisi dei numeri su cui è stata applicata la norma – permette di dare contorni concreti a questa responsabilità. In altre parole, responsabilità sociale/pubblica e responsabilità disciplinare sono due facce della stessa medaglia: l’efficacia della prima si misura proprio attraverso l’applicazione rigorosa della seconda sui casi reali.
Fondare la revisione sui dati disciplinari rischia, ancora una volta, di far scivolare la tutela dichiarata dell’autonomia del professionista (Grimoldi, 2026a; 2026b; Mattei, 2026) sulla necessità che il professionista agisca “corrispondendo” alla comunità professionale (Zara, 2026a). Mi chiedo se la sensibilità del professionista – clinica e sociale – all’interno di questa cornice, venga valorizzata semplicemente come strumento da tarare in maniera conforme e da monitorare costantemente, e non come qualità del giudizio che nasce dall’incontro clinico. Insomma,
i due registri, etico e sanzionatorio, continuano a fare fatica a dialogare senza attrito: il diritto che ha bisogno di determinatezza, e l’etica come principio ispiratore non classificabile entro una categoria.
I dati messi a disposizione dal CNOP (Zara, 2026a; 2026b) evidenziano che le segnalazioni su 10 anni non sono tante; ancora meno lo sono le segnalazioni concluse con un provvedimento disciplinare grave come la sospensione o la radiazione. Un dato come questo potrebbe fare supporre che tutto sommato la nostra comunità professionale sia sufficientemente capace di formulare da sé la migliore regola deontologica in scienza e coscienza.
Ma se, al contrario, guardiamo i dati a partire dall’applicazione della norma, ovvero quanto ha permesso di rilevare e sanzionare un illecito, verrebbe da pensare che il tentativo di rifondare la revisione sui dati disciplinari possa servire a rendere più sensibile lo strumento deontologico a intercettare l’illecito deontologico:
non serve a garantire orientamento autonomo e indipendente, serve a garantire conformità.
È verso questa seconda lettura che l’operazione della revisione sembrerebbe orientarsi, dal mio punto di vista. L’applicazione della norma, nel suo significato giuridico proprio, ha di fatto una funzione correttiva: la norma si applica quando interviene su una condotta per sanzionarla o per correggerla.
Se la revisione si fonda sui dati di applicazione – su quante volte, e dove, la norma è intervenuta – si sta già, per la natura stessa del termine, dentro una logica correttiva, non più orientativa.
È interessante, infatti, che l’ipotesi alla base della ricerca fosse: “esiste un pattern di corrispondenza disciplinare secondo cui alcuni articoli tendono a essere infranti frequentemente e sanzionati insieme ad altri possibili articoli?” (Zara, 2026a). Questa domanda aiuta forse a comprendere meglio qualcosa sul modo in cui lo stesso codice è scritto: la sua struttura, le sue ambiguità, le sue norme ‘bianche’[16]; ci dice meno sul professionista sanzionato, sulla sua competenza, sulla sua responsabilità e sulla sua ‘identità professionale’.
Possiamo insomma parlare di una regolarità statistico-testuale; molto meno agevolmente di una regolarità psicologica.
Eppure, sottolinea Zara (ibidem), il fatto che un collega venga sanzionato per gli articoli 7, 5 e 3 sembrerebbe significare che un professionista poco responsabile sia anche un professionista con una competenza da rafforzare – una competenza debole, quindi poca conoscenza degli strumenti da utilizzare in una determinata situazione.
Un’affermazione come questa avrebbe quanto meno bisogno di uno studio approfondito dei singoli procedimenti disciplinari nella loro complessità per potere essere verificata.
Mi chiedo se il fatto che gli articoli 3 e 7 vengano contestati insieme non significhi, più semplicemente, questo: l’articolo 3 è una norma bianca – pone un dovere generale di competenza e responsabilità, non una fattispecie specifica – e per sua natura tende ad ‘agganciarsi’ a violazioni più puntuali, come quelle previste dall’articolo 7. Se è così, il pattern osservato non ha bisogno di nessuna spiegazione psicologica: è già interamente spiegato da come è fatto il Codice.
Dice poco sul professionista, dice molto sulla struttura del testo.
C’è un rischio pratico concreto, non solo teorico: se la commissione userà quel profilo (“il professionista poco responsabile è anche poco formato”) per orientare la revisione, scriverà norme sulla base di un artefatto della propria classificazione, non su un dato solido sulla realtà clinica.
La domanda a questo punto sarebbe: che immagine della professione viene rappresentata se assumiamo come osservabile dalla deontologia soltanto ciò che arriva a costituirsi come procedimento disciplinare
Cosa ne è della possibilità di pensare la psicologia che pensa se stessa?
I primi estensori del codice sapevano bene che i ragionamenti clinici possono essere sovradeterminati da istanze culturali, lo abbiamo già visto: la natura epistemologica del codice era un invito a interrogare le premesse culturali e renderle questionabili.
Se dall’analisi statistica vengono resi invisibili i ‘processi’ reali – ovvero le persone, le relazioni situate, la cornice istituzionale entro cui lavoravano, il momento storico e l’indirizzo politico del Consiglio dell’Ordine che si è trovato a giudicare – si ottiene forse una quantificazione più ‘oggettivabile’, ma si smarrisce tutto ciò che dà sostanza e senso all’origine di un procedimento disciplinare.
Per fare un esempio, Zara (2026a) evidenzia come nel corso del 2021 si sia registrata un’impennata eccezionale di segnalazioni disciplinari. La lettura che ne viene offerta, pur con le dovute cautele, ipotizza una maggiore sensibilità deontologica emersa nella comunità professionale in quegli anni. Si può certamente interpretare il dato in questo modo; oppure, si potrebbe anche leggere all’interno dell’atmosfera culturale e politica di quel frammento storico, caratterizzata da una forte polarizzazione che ha moltiplicato le segnalazioni in relazione ai Position Statement[17] dell’epoca.
A rendere ancora più evidente la parzialità di un’analisi fondata puramente sulla statistica dei procedimenti disciplinari vi è un ‘angolo cieco’ di natura strutturale: la totale invisibilità della funzione dichiarativa dello Stato che fa da sfondo costante a tutta la materia deontologica.
Lo Stato produce continuamente atti dichiarativi su ciò che è legale o illegale, ciò che costituisce reato, ciò che definisce un problema sociale o un interesse pubblico primario (si pensi agli obblighi di segnalazione, di referto, alla tutela del segreto di fronte alla legge).
Questa attività dichiarativa permea e costituisce la sostanza stessa dentro cui il giudizio disciplinare si muove, spesso senza che la comunità professionale ne abbia piena consapevolezza.
La vicenda delle sospensioni del 2021 non ha fatto altro che rendere palese ciò che normalmente resta implicito: di fronte alla dichiarazione dell’illecito ‘mancata vaccinazione’, la sospensione amministrativa ha reso evidente come le dichiarazioni dello Stato possano avere immediato valore deontologico[18].
Ridurre l’osservatorio deontologico ai soli procedimenti ordinari significa allora nascondere lo sfondo stesso su cui il disciplinare si regge, raccontando l’illusione di una deontologia professionale autosufficiente, e rendendo del tutto invisibile che
ciò che è sanzionabile sia strutturalmente sagomato, informato, vincolato e persino sostituito dagli atti dichiarativi del potere pubblico.
La questione non è se, all’epoca, fosse etico o non etico vaccinarsi, ma scorgere nell’atto dichiarativo dello Stato un’eccedenza rispetto alla dimensione etica: un’eccedenza che evidenzia non solo come la semplice dichiarazione di un illecito possa fare ‘materia deontologica’, ma
come la dimensione dichiarativa dello Stato sia parte costituente e strutturale del nostro disciplinare.
L’attenzione alla dimensione disciplinare è ulteriormente confermata dalla messa a punto della piattaforma PRODigit – Programma per la Revisione, l’Organizzazione e la Digitalizzazione della funzione deontologica e disciplinare – che inserisce la funzione disciplinare all’interno di una rete di coordinamento che coinvolge il Ministero della Salute e altre amministrazioni pubbliche. Attraverso PRODigit – una piattaforma centralizzata per gestire la conformità, le istruttorie e l’applicazione delle sanzioni disciplinari su scala nazionale – si vuole rendere la funzione deontologica uniforme, trasparente e tracciabile, e garantire ‘qualità istituzionale’.
La postura professionale sembra ridursi sempre più a qualcosa da gestire sul piano disciplinare, formalizzata dentro una dimensione procedurale tipica dell’apparato tecnico: un modello che rileva a livello formale una violazione e inserisce la qualità istruttoria all’interno di un modello di uniformità applicativa, capace di migliorare tracciabilità e interoperabilità (Gulino, 2026).
Le dichiarazioni istituzionali relative all’integrazione della piattaforma con l’Albo unico, con il Fascicolo Sanitario Elettronico e con il sistema d’informazione del mercato interno europeo (IMI) parlano proprio di
una governance sanitaria il cui scopo è verificare che l’agire professionale si mantenga costantemente inserito nella direzione tracciata dall’alto.
In questa cornice, la digitalizzazione dei procedimenti non serve a tutelare la qualità della relazione di cura, ma a potenziare l’efficacia disciplinare (e disciplinante), mediante la disconnessione del professionista dalla rete dei servizi.
A rigor di logica, che chi venga sospeso non possa esercitare la professione è una conseguenza ovvia del ritiro dell’abilitazione; la questione decisiva, tuttavia, è un’altra:
la funzione disciplinare sembra sempre più ripiegarsi sulla formazione e vigilanza di uno specifico modello di psicologo e di una particolare psicologia.
La prospettiva della disconnessione (la perdita dell’accesso alla rete, della visibilità o dell’agibilità professionale) anticipa e orienta la condotta del clinico, che sarebbe indotto ad allinearsi preventivamente alle procedure per paura di trovarsi ‘fuori norma’.
Questo però non garantisce competenza ma conformità.
4. Una scelta identitaria: la Psicologia può smettere di interrogare se stessa?
L’analisi del processo di revisione deontologica e del continuo richiamo alla ‘scientificità’ conduce, in ultima istanza, a un interrogativo radicale che riguarda la natura stessa della nostra disciplina:
la psicologia può ancora chiedersi se sia possibile prendere distanza dall’intenzionamento politico e sociale che continuamente la investe, oppure ha già scelto di adeguarsi al contesto e definire il proprio ruolo pubblico e sociale assumendo gli stessi impliciti?
Come osserva Ruvolo (2025), non è possibile dare per “scontato” il ruolo sociale e politico della psicologia; al contrario, è necessario interrogare il quadro entro cui si svolge la nostra pratica, per comprendere se e in che modo questa sia inscritta all’interno di un discorso che “pretende” che le persone “funzionino” in accordo con il modello di società proposto. In questo caso saremmo in presenza di una cura interessata, nella misura in cui questa assume in sé degli obiettivi che travalicano la cura come processo soggettivante (ibidem).
Potersi aprire a questo livello di riflessione, secondo me, è una questione centrale.
Eppure, come sottolinea Grimoldi (2026a), la domanda che dovrebbe attraversare la revisione del codice non è tanto se lo strumento funziona ancora – ovvero, a mio parere, se riesce a orientare la prassi professionale. Piuttosto se “è adeguato alle nuove responsabilità che una società profondamente modificata oggi ci propone”.
Però questa seconda domanda rischia di assumere il contesto non più come qualcosa da interrogare, ma come un sovratesto entro cui il Codice deve necessariamente collocarsi:
il contesto non è più oggetto di interpretazione, ma diventa ciò che implicitamente fornisce la direzione verso cui orientare la professione. Il rischio è di colludere con una richiesta di adattamento, piuttosto che tenere un posizionamento critico: tenere la posizione di chi smette di chiedersi criticamente cosa stia chiedendo il proprio tempo, e si limita a domandare come la psicologia debba rispondere a quella richiesta.
Ma chi decide che l’adeguamento sia davvero un progresso? Perché il Codice non potrebbe, invece, diventare il luogo da cui opporre un limite critico alle richieste del proprio tempo?
Il rischio, allora, non è tanto che la psicologia smetta di produrre conoscenza, ma che smetta di rivolgere quella conoscenza su se stessa, trasformandola in una conoscenza già impegnata a garantire la propria operatività e legittimazione istituzionale.
I soggetti istituzionali coinvolti in questo processo agiscono in buona fede e con impegno reale. Ma è lo sguardo stesso della politica, per sua natura, a restare schiacciato sul contingente – a rispondere all’urgenza del presente più che a interrogarla. Questo scarto è forse ineludibile, ma
un ancoraggio epistemologico ci permetterebbe almeno di interrogare ciò che ci precede e la posizione nel mondo che scegliamo di “occupare”.
Prima della revisione del Codice, sarebbe utile chiedersi se la psicologia è ancora capace di interrogare il nostro tempo, il contesto che cambia. L’elaborazione della revisione del nostro Codice Deontologico, quanto meno nella sua declinazione etica, dovrebbe partire da una postura critica e chiedere al Codice la stessa postura critica.
L’equivalenza tra etica e regolamentazione è un risultato della specifica storia della psicologia italiana.
La deontologia rischia di diventare un vero e proprio dispositivo di adeguamento della psicologia al contesto, qualunque esso sia. Presentare quell’adeguamento come semplicemente ‘scientifico’ e ‘necessario’ rischia di far passare come oggettiva una scelta che è, a tutti gli effetti, politica.
Adeguarsi al contesto, inoltre, produce una vera e propria ricaduta pratica. Questo implica, come suggerisce Zara (2026b), che il sapere debba tradursi direttamente in applicazione, in un agire professionale orientato all’operatività. Tuttavia, questo tipo di agire rischia di ripiegarsi in una proattività che non fa altro che rispondere agli imperativi di una comunità professionale che custodisce, definisce e infine impone il proprio concetto di cura e di salute.
Se il sapere “vale” soprattutto perché rende possibile l’azione, il rischio è che la possibilità di agire venga assunta come giustificazione dell’agire stesso: ciò che sappiamo ci autorizza a fare, senza che sia più necessario interrogare le premesse, le finalità e gli intenzionamenti che orientano quel fare.
È qui che, a mio avviso, si apre il rischio etico:
un sapere che si mobilita soprattutto per intervenire fatica sempre di più a interrogare gli imperativi culturali, politici e istituzionali che orientano l’intervento.
È la tensione che Napolitani descrive attraverso la nozione di conoscenza di servizio: un sapere che, istituzionalizzandosi, rinuncia alla propria funzione interrogante per diventare dispositivo di classificazione, normalizzazione e adattamento, e ingranaggio del sistema socio-sanitario (sanitizzazione, responsabilità sociale, tutela).
La competenza professionale rischia così di misurare il proprio valore nella capacità di intervenire più che nella capacità di interrogare le condizioni entro cui interviene. Il rischio è che la conoscenza di servizio usi il sapere per capovolgere il proprio mandato di servizio in una posizione di dominio.
Questa dinamica non riguarda soltanto il rapporto tra psicologia e società. Vi è un secondo livello, ancora più stringente, in cui questa cura interessata si manifesta: quando la psicologia opera come soggetto politico autonomo, portatore di interessi propri e orientato alla propria autoconservazione difendere i propri confini, accrescere il proprio dominio professionale, tutelare la propria credibilità sociale). In una frase: consolidare il proprio spazio istituzionale. Questa posizione la colloca immediatamente nel campo del politico: non è più solo una conoscenza, ma
un Soggetto che desidera consolidare la propria posizione e la propria possibilità di agire, declinando la tutela nella forma di protezione della disciplina stessa.
L’istituzionalizzazione della professione – dalle tappe del 1989 fino agli sviluppi successivi – ha prodotto bisogni propri della categoria, così che la Psicologia è chiamata a difendere i propri confini, accrescere il proprio dominio professionale, tutelare la propria credibilità sociale e consolidare il proprio spazio istituzionale (Parmentola, 2022).
Il problema qui è che una scienza di servizio intesa in questo modo rischia di cadere nella dimensione tecnica di cui parla Ellul (1997), cioè
un fare tecnico che si automatizza, che smette di essere qualcosa a servizio di qualcuno per diventare fine: il motivo d’essere della psicologia è la psicologia stessa.
Così la psicologia, declinata su una dimensione tecno/scientifica, rischia di farsi criterio che si giustifica da sé, espandendosi al di là degli scopi originari. La sua logica autonoma penetra ogni aspetto della vita umana per alimentare e legittimare se stessa, rimanendo però indifferente alla vita umana in quanto tale – definendo i perimetri e i valori che ne permettono, unicamente, lo sviluppo e la stessa legittimazione pubblica.
Resta quindi una domanda che il Codice, da solo, non potrà mai risolvere, perché è esattamente il tipo di domanda che l’etica, a differenza del diritto, non chiude:
quale psicologia vogliamo praticare, e quale psicologia vogliamo che il nostro Codice continui a rendere possibile?
Non credo che questa domanda debba avere una risposta definitiva organizzata in una serie di articoli.
Al contrario, ritengo che debba restare, nel modo più letterale, una domanda, posta continuamente da chi la psicologia la esercita ogni giorno, non da chi la amministra.
Bibliografia
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Calvi E., Gulotta G., Leardini E. (2018), Il nuovo codice deontologico degli psicologi. Commento articolo per articolo con decisioni ordinistiche e giurisprudenza ordinaria, Giuffrè editore, Milano.
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Ellul, J. (1977), Il sistema tecnico. La gabbia delle società contemporanee, Jaca Book, Milano, 2009.
Foucault, M. (1978). La governamentalità, in «Aut Aut», n. 167-168, pp. 12-29.
Gulino M.A. (2026), Intervento al Webinar Oltre i confini. Il confronto con i codici internazionali, Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP), https://www.youtube.com/watch?v=lI3s2CM9TVE&t=736s
Grimoldi M. (2026a), Webinar Il codice che verrà. Una scelta identitaria, Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP), https://www.youtube.com/watch?v=YQB-nANIKwM&t=3860s
Grimoldi M. (2026b), Intervento al webinar Cosa rivelano i numeri? Analisi dei procedimenti disciplinari, Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP), https://www.youtube.com/watch?v=3IvPcxBCMWo&t=19s
Illich I. (1977), Esperti di troppo. Il paradosso delle professioni disabilitanti, Erikson, Trento (2008).
Leardini E. (2026) intervento al webinar Costruire insieme il Codice. Piattaforma digitale e strumenti di partecipazione, https://www.youtube.com/watch?v=Z-KAn7xMa9Q
Mattei M. (2026), intervento al webinar Costruire insieme il Codice. Piattaforma digitale e strumenti di partecipazione, https://www.youtube.com/watch?v=Z-KAn7xMa9Q
Migone P. (2026), Salute Mentale e Psicoterapia, in Colucci M. (a cura di) Che cos’è la salute mentale? Genealogie e prospettive critiche, Einaudi, Torino.
Napolitani D. (1997), Ethos ed Eros. Trasformazioni etiche nel passaggio dalla clinica all’ermeneutica, Ricerca Psicoanalitica, Anno VIII, n. 1, pp. 5–32.
Parmentola C. (2000), Il soggetto psicologico e l’oggetto della psicologia nel codice deontologico degli psicologi italiani, Giuffrè editore, Milano.
Parmentola C. (2022), La storia della psicologia italiana, per connettere, identificare, appartenere, Edizioni Psiconline, Francavilla a Mare (CH).
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Ruvolo G. (2025), Intervento al Seminario d’apertura “Sui sentire del comprendere. La diagnosi in psicoterapia come processo di conoscenza”, Coirag Channel, https://www.youtube.com/watch?v=Af_-V-JGK2Y
Somma B. (2026), intervento al webinar Costruire insieme il Codice. Piattaforma digitale e strumenti di partecipazione, https://www.youtube.com/watch?v=Z-KAn7xMa9Q
Zara G. (2026a), intervento al webinar Cosa rivelano i numeri? Analisi dei procedimenti disciplinari, Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP), https://www.youtube.com/watch?v=3IvPcxBCMWo&t=19s
Zara G. (2026b), intervento al webinar Il codice che verrà. Una scelta identitaria, Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP), https://www.youtube.com/watch?v=YQB-nANIKwM&t=3860s
[1] Con sentenza depositata il 24 dicembre 2024, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso degli Psicologi ricorrenti che hanno contestato le modalità di svolgimento della consultazione referendaria: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef&schema=cds&nrg=202406630&nomeFile=202410376_11.html&subDir=Provvedimenti&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3-BIA-x6KoXrzUeXTwE1SdPDaidrLbPgch2dAyhwblp36KjHE6ko3BNI8_aem_o2K_kPmIMMI7ddbqRvGPDQ (consultato in data 23/09/2026).
[2] Legge 25 aprile 1938, n. 897, «Norme sulla obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi», art. 2, G.U. n. 152 del 7 luglio 1938.
[3] L’espressione viene qui utilizzata per distinguere il monopolio associativo originario dalla successiva riserva legale del titolo e dell’esercizio professionale.
[4] Cfr. L. 56/1989; oggi anche il d.lgs. 233/1946 riformato dalla L. 3/2018.
[5] Si tratta di un’associazione professionale e scientifica privata (Stati Uniti) che ha redatto il proprio Ethics Code. Non ha potere di licenza né disciplinare: chi sanziona sono i Board statali, organi pubblici che rilasciano la licenza e possono adottare il codice APA per riferimento nel proprio regolamento, oppure adottare il codice del ASPPB (l’associazione dei Board stessi), o ancora redigere il proprio.
[6]Il Code of Ethics dell’associazione professionale australiana, tuttora in vigore per i propri soci, è stato utilizzato fino al 2025 dal Board nazionale come proprio strumento regolatorio; da dicembre 2025 il Board ha scritto un Code of Conduct proprio, distinto, rendendo sovrapponibile la posizione di chi regola e di chi sanziona.
[7] Il Code of Ethics dell’associazione professionale nazionale canadese rimane indipendente dalla posizione sanzionatoria dei collegi regolatori provinciali.
[8] Il Code of Ethics and Conduct della BPS (ente associativo/scientifico) non ha potere di determinare l’idoneità alla pratica professionale: quel potere – registrazione, standard di condotta con forza legale, procedimenti disciplinari – spetta esclusivamente al HCPC (Health and Care Professions Council), che ha un proprio testo separato (Standards of conduct, performance and ethics).
[9] Si tratta della Corte costituzionale federale della Germania, ovvero il massimo organo di giustizia che controlla il rispetto della Legge fondamentale (la costituzione tedesca).
[10] Esula dal proposito di questo articolo, pur rimanendo strettamente pertinente alla questione, l’approfondimento di come la diversa matrice culturale, nei vari ordinamenti, occupi lo spazio di maggiore autorevolezza all’interno della psicologia stessa. Negli Stati Uniti, l’orizzonte istituzionale dell’APA si organizza attorno all’Evidence-Based Practice: il professionista è chiamato a rendere trasparente e giustificabile la metodologia adottata, entro un modello che, anche per effetto delle linee guida e del sistema assicurativo, ha progressivamente reso gli approcci cognitivo-comportamentali il linguaggio dominante della regolazione professionale. In Francia, al contrario, il peso storico della tradizione psicoanalitica – soprattutto di impronta lacaniana – ha mantenuto centrale una lettura ermeneutica della pratica clinica, nella quale la relazione costituisce il testo da interpretare più che il luogo di applicazione di una procedura standardizzata.
Queste differenze non coincidono con l’assetto giuridico della regolazione, ma mostrano come il rapporto tra etica, sapere e disciplina sia sempre attraversato dalla storia epistemologica di ciascun Paese.
[11] Un Comitato Promotore distinto dall’organo di governo e di gestione del disciplinare, con il solo compito di definire i quesiti senza pre-orientare l’architettura delle risposte; un Comitato Scientifico e di Esperti indipendente, incaricato di raccogliere ed elaborare le evidenze (i dati disciplinari, la letteratura, la comparazione dei codici) senza subire l’influenza della linea politica dell’Ente o l’assorbimento dell’esigenza sanzionatoria; una Giuria terza e neutrale – composta non solo da esponenti della categoria ma anche da giuristi, bioeticisti, epistemologi e rappresentanti della società civile – chiamata a vagliare le evidenze e le testimonianze della comunità per redigere in piena autonomia il documento finale.
[12] La partecipazione è soggetta al potere disciplinare, questa è una clausola esplicita della piattaforma di consultazione: il modo in cui si può discutere della revisione del codice deve già conformarsi al codice che si starebbe (teoricamente) rivedendo. Non è un effetto collaterale non dichiarato, è una regola d’uso.
[13] Questo testo trasforma quella pressione simbolica in un avviso formale, scritto, esplicito: partecipare alla consultazione sulla revisione del codice deontologico comporta, testualmente, un’esposizione dichiarata a responsabilità penale per ciò che scrivi lì dentro, quindi a una sanzione.
[14] Questa regola toglie anche l’ultima garanzia procedurale minima che ci si potrebbe aspettare in un contesto che si autodefinisce di consultazione aperta: il singolo contenuto, che può essere rimosso all’istante, in base a un criterio di “coerenza deontologica”.
[15] La pertinenza esclude quindi la possibilità di aprire in sede online una riflessione sulle premesse e sulla legittimità delle proposte.
[16] Per «norma in bianco» si intende una precettistica formale caratterizzata da un elevato grado di indeterminatezza nel contenuto del divieto o dell’obbligo. Non descrivendo in modo circostanziato il comportamento illecito, la norma in bianco rinvia a clausole generali (es. il rispetto del «decoro», della «dignità» o della «scienza e coscienza») la cui specificazione operativa è demandata all’interpretazione dell’organo di disciplina o a standard di condotta esterni.
[17] https://cdn.onb.it/2021/11/Position-Statement-sui-comportamenti-antiscientifici-.pdf (consultato in data 23/09/2026)
[18] Si veda a tal proposito il documento stilato dall’associazione #dallastessaparte in occasione della richiesta di Interlocuzione all’Ordine Psicologi Regione Sicilia, per rappresentare alcune riflessioni e istanze nate a seguito delle decisioni dell’allora Governo Draghi in materia delle politiche emergenziali per la prevezione e contentimento della pandemia da Covid-19. https://www.dallastessaparte.it/interlocuzione-allordine-2/ (consultato in data 23/09/2026).

