STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE #dallastessaparte

Disposizioni generali

Articolo 1

È costituita, a norma del titolo I, Capo III, art. 36 ss. del Codice Civile, nonché del presente Statuto, un’associazione di categoria denominata “#dallastessaparte”.

L’Associazione ha durata illimitata, fatto salvo il diritto di recesso dei soci, ed ha sede legale a Palermo, in via Briuccia n. 84.

Articolo 2

L’Associazione nasce dall’iniziativa di un gruppo di psicologi liberi professionisti mossi dal desiderio di riaffermare i principi fondamentali della professione e di proclamare i bisogni, valori e principi che danno vita alla comunità di esseri umani, cittadini, madri, padri, professionisti.

Articolo 3

 L’Associazione potrà agire individualmente ed autonomamente, ovvero in convenzione o in collaborazione con altri enti pubblici o privati, per lo sviluppo e l’attuazione di iniziative che si inquadrino tra i suoi fini, nonché per la realizzazione di eventi di qualsivoglia natura ritenuti meritevoli di essere perseguiti, anche se non rientranti tra le proprie finalità.

Articolo 4

I contributi degli associati, i beni acquistati con questi contributi, le donazioni dei terzi e le altre entrate costituiscono il fondo comune dell’Associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

I Soci

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono far parte dell’Associazione tutti gli Psicologi, i laureati in Psicologia e gli studenti dei corsi di laurea in Psicologia che ne condividano gli ideali. L’iscrizione all’Associazione è subordinata al versamento della quota associativa annuale, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo.

Articolo 6

I soci si dividono in due categorie:

1) Soci ordinari. Coadiuvano i soci fondatori nell’andamento della vita associativa, apportando le loro esperienze in ogni campo e, in caso di specifiche qualità, occupano posti all’interno delle varie commissioni e lavorano per perseguire il fine sociale.

I soci ordinari diffondono presso altri colleghi i valori dell’Associazione e lo spirito associativo, rendendoli edotti sull’attività formativa dell’Associazione.

2) Soci onorari. Sono tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o estere, che ritenute idonee dal Consiglio Direttivo per validi motivi politici, economici, sociali, culturali o ambientali, sono chiamate a partecipare alla vita dell’Associazione. Essi sono esenti dal pagamento della quota annuale e non hanno potere di voto.

Articolo 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

All’atto del versamento della quota associativa, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Articolo 8

La qualifica di socio dà diritto:

– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

– a frequentare l’Associazione, collaborando attivamente con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative.

Articolo 9

I soci sono tenuti:

– ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

– al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività;

– a mantenere sempre un comportamento leale nei confronti dell’Associazione, e a non attuare iniziative personali che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;

Articolo 10

Lo status di socio si rinnova al corrispondere della quota associativa, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Articolo 11

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L’esclusione dei soci è disposta dal Consiglio Direttivo:

  1. per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  2. per violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
  3. quando, in qualunque modo, vengano arrecati danni morali o materiali all’Associazione;
  4. per indegnità o per altro grave motivo;
  5. per mancato pagamento della quota.

Il socio che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione prima della scadenza del versamento della quota annuale. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

Finalità

Articolo 12

L’Associazione non ha scopo di lucro.

Articolo 13

L’Associazione riconosce come valori fondativi:

– l’idea che la salute personale, di gruppo e di comunità sia un processo che si attua all’interno e attraverso le relazioni interpersonali, e che si esplicita come possibilità di prendersi cura di se stessi e degli altri;

– il rispetto assoluto della dignità personale e il riconoscimento che gli esseri umani possiedono una competenza specifica rispetto alla costruzione dei processi di produzione di benessere;

– la libertà di espressione, all’interno di un dibattito e un confronto, intesa come possibilità di crescita professionale;

– l’appartenenza intesa come presa in carico e tutela delle relazioni fra colleghi, e implementazione della comunità professionale nella società;

– la partecipazione e la cittadinanza attiva, per promuovere l’individuazione di temi di rilevanza per la comunità professionale e la società;

– la libertà dei professionisti che vi appartengono di professare in scienza e coscienza i propri valori professionali;

– l’autodeterminazione intesa come la capacità di assumere le proprie decisioni e di condurre autonomamente la propria esistenza a garanzia di un processo di rispetto delle persone e degli utenti che richiedono un intervento di natura professionale;

– l’accesso libero e senza discriminazioni a tutti i luoghi e ai servizi rivolti alla persona, ai gruppi e alla comunità.

Articolo 14

Gli scopi istituzionali dell’Associazione sono:

  • la promozione e la tutela della Psicologia e della professione di psicologo all’interno della comunità professionale e della società;
  • la valorizzazione della pluralità delle voci e degli approfondimenti all’interno della Psicologia, con particolare attenzione alla sua tradizione umanistica e culturale;
  • la promozione e la partecipazione attiva degli iscritti e della comunità professionale nelle scelte politiche e di indirizzo generale che attengono alla professione psicologica.

A tali fini, l’Associazione può svolgere, a titolo esemplificativo e non esclusivo, le seguenti attività:

  • gestire e divulgare informazioni attraverso tutti gli strumenti informatici ed editoriali (siti internet, newsletter, social network, eventi);
  • promuovere l’incontro e la rete sociale fra psicologi, altre categorie professionali e società civile, attraverso tutte le possibili iniziative pubbliche e private, di natura informativa, progettuale, professionale, sindacale, politica, sociale, culturale;
  • partecipare attivamente alla vita politica professionale, promuovendo tutte le attività ritenute necessarie dagli organi assembleari e volte a promuovere i fini dell’Associazione stessa;
  • svolgere attività di ricerca, studio e formazione nel campo della psicologia, delle scienze e degli ambiti culturali ad esse collegati;
  • offrire servizi di consulenza e orientamento per colleghi, giovani colleghi in formazione, tirocinanti;
  • creare luoghi di aggregazione per la cittadinanza, volti a migliorare gli spazi di vita a partire dai principi di dignità della persona e di autodeterminazione;
  • creare spazi di formazione culturale e scientifica dei soci.

Organi Sociali

Articolo 15

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci, b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 16

In un’ottica di sviluppo ed espansione, l’Associazione può avere più gruppi territoriali. Questi ultimi saranno disciplinati da un regolamento redatto dal Consiglio Direttivo, su mandato dell’Assemblea ed approvato dall’Assemblea stessa.

Assemblea dei soci

Articolo 17

L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l’organo sovrano dell’Associazione; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di dialogo, di confronto e di impulso, atto ad assicurare uno spirito d’iniziativa costante ed una corretta gestione dell’Associazione. Viene convocata dal Presidente periodicamente, almeno ogni tre mesi, nei tempi e nel luogo indicati nell’avviso, per discutere e/o deliberare su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno dal Presidente.

Articolo 18

L’Assemblea ordinaria delibera su tutto quanto attiene alla gestione dell’Associazione sulla base del presente statuto, e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

a) elezione del Consiglio Direttivo;

b) approvazione del rendiconto economico-finanziario;

c) approvazione dei programmi delle attività da svolgere;

d) approvazione di eventuali regolamenti.

Articolo 19

 L’Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e per dare mandato al Consiglio Direttivo in merito all’eventuale scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea straordinaria si ritiene validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli associati con diritto di voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato. L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci presenti o rappresentati mediante delega, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 20

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale, e contestualmente tramite email ai soci, almeno dieci giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

L’Assemblea può anche essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo quale organo operativo e rappresentativo degli associati tutti, oppure da almeno la maggioranza dei soci in regola con la quota associativa. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 21

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea, con facoltà di prendere la parola e di voto, tutti i soci non soggetti ad esclusione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 22

In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria si ritiene validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Articolo 23

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega, sia in prima che in seconda convocazione

Articolo 24

I lavori assembleari sono diretti dal Presidente dell’Associazione che, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un segretario verbalizzante.

Articolo 25

L’Assemblea ha competenza per l’approvazione del bilancio relativamente ad ogni esercizio, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale; per il resto, propone iniziative, idee e progetti da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo

Articolo 26

Il Consiglio Direttivo è composto di norma da sette Soci Ordinari.

Il numero può essere aumentato fino a nove solo in casi di motivata necessità, con apposita votazione preliminare dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo gestisce anche le relazioni esterne e la comunicazione. Il Consiglio Direttivo è rappresentato internamente ed esternamente all’Associazione dal Presidente o da un suo delegato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario od opportuno, su iniziativa del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera in via esclusiva sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi statutari, oltre che per la direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

  1. cura l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
  3. fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità di esecuzione e ne controlla la fedele attuazione;
  4. decide sull’impiego delle somme disponibili, sull’utilizzazione del patrimonio sociale e sulla gestione economico-finanziaria;
  5. compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e di eventuali quote straordinarie;
  6. delibera sull’ammissione e l’esclusione dei soci;
  7. dispone in ordine alle attività dell’Associazione e sull’eventuale collaborazione con i terzi;
  8. stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi, e le relative norme e modalità;
  9. predispone gli eventuali regolamenti interni;
  10. stipula gli atti e i contratti inerenti all’attività sociale;
  11. nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

Articolo 27

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti prevale, ai fini della decisione, quello del Presidente.

Articolo 28

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente, con funzioni di indirizzo, di coordinamento, di mediazione, di amministrazione e di rappresentanza dell’Associazione, ed un Vice-Presidente che lo coadiuva e che ne esercita le funzioni temporaneamente in via sostitutiva nel caso di assenza o impedimento.

Al Presidente spetta convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci e, in via esclusiva, assumere impegni ed obbligazioni in nome e per conto dell’Associazione quale rappresentante legale. Contestualmente al suo insediamento nomina anche un Tesoriere e un Segretario.

Articolo 29

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Ha inoltre il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’Assemblea dei soci; stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo; presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Articolo 30

Al Tesoriere compete la cura e la conservazione del Fondo comune dell’Associazione, la redazione di un elenco dei beni di proprietà della stessa, la tenuta di un registro analitico delle entrate e delle uscite periodicamente aggiornato, la predisposizione del bilancio sociale, del rendiconto e dello stato patrimoniale, nonché la raccolta delle quote associative.

Articolo 31

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri. La convocazione avviene a mezzo email da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 32

Candidature. Almeno 15 giorni prima della data fissata per il rinnovo del Consiglio Direttivo, gli Associati Ordinari interessati a farne parte devono presentare una lettera di candidatura al Presidente uscente, che insieme al Segretario svolgerà le operazioni per la nomina successiva alle elezioni.

In caso di dimissioni o decesso di uno o più dei consiglieri, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile provvede alla convocazione di una nuova Assemblea dei Soci, che provvederà all’elezione in sostituzione dei precedenti.

Articolo 33

Il Consiglio Direttivo resta in carica per due anni.

Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere si rinnovano ogni volta che viene rinnovato il Consiglio Direttivo.

Ciascun socio non può svolgere più di due mandati consecutivi all’interno del Consiglio Direttivo.

Disposizioni finali

Articolo 34

L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato dal Consiglio Direttivo, su mandato dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, disponendo anche in ordine alla ripartizione e/o alla destinazione dei fondi eventualmente residui.

Articolo 35

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.